1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base delle definizioni adottate in sede comunitaria, in particolare dalla Commissione europea, ai sensi degli articoli 3 e 7 della citata decisione 1999/468/CE, e solo in questo caso, può autorizzare l'uso di un logo comunitario che può essere utilizzato nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità dei prodotti ottenuti e controllati o importati ai sensi della presente legge.
2. Le diciture di cui all'articolo 17, se sono da apporre su etichette o imballaggi di prodotti le cui materie prime di origine agricola provengono in prevalenza dal territorio nazionale e il cui intero ciclo di preparazione è realizzato da produttori iscritti nell'elenco di cui all'articolo 32, possono essere inserite in apposito logo distintivo. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le