Art. 19.
(Logo comunitario della produzione biologica).

      1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base delle definizioni adottate in sede comunitaria, in particolare dalla Commissione europea, ai sensi degli articoli 3 e 7 della citata decisione 1999/468/CE, e solo in questo caso, può autorizzare l'uso di un logo comunitario che può essere utilizzato nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità dei prodotti ottenuti e controllati o importati ai sensi della presente legge.
      2. Le diciture di cui all'articolo 17, se sono da apporre su etichette o imballaggi di prodotti le cui materie prime di origine agricola provengono in prevalenza dal territorio nazionale e il cui intero ciclo di preparazione è realizzato da produttori iscritti nell'elenco di cui all'articolo 32, possono essere inserite in apposito logo distintivo. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le

 

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regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite sia le percentuali obbligatorie di materie prime di origine agricola di provenienza nazionale che devono essere impiegate per poter utilizzare il logo distintivo, sia le caratteristiche tecniche del logo stesso e la relativa disciplina d'uso.
      3. Nel caso di produzioni zootecniche e vitivinicole il logo di cui al comma 2, può essere utilizzato solo se l'intero ciclo di produzione e preparazione è avvenuto nel rispetto delle norme della presente legge e presso operatori iscritti nell'elenco di cui all'articolo 32.